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Normative - Passaporto per Cani, Gatti e Furetti
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OBBLIGATORIO IN EUROPA IL PASSAPORTO PER CANI E GATTI E FURETTI .
I proprietari che vogliono viaggiare con il loro cane, gatto o furetto in un paese dell'Unione Europea, dovranno munirsi di passaporto (pet passport).
Il documento è obbligatorio e dovrà contenere una sezione anagrafica e una parte sanitaria, con tutte le vaccinazioni, gli esami clinici, i trattamenti terapeutici. Il documento ha l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza contro i rischi sanitari legati alla circolazione degli animali da compagnia, in particolare rispetto alla rabbia. Per richiedere il passaporto europeo, i proprietari devono prima provvedere all´iscrizione dell'animale all'Anagrafe canina del Comune di residenza (anche nel caso di gatti e furetti) e richiedere il microchip di identificazione (in alternativa, il tatuaggio di riconoscimento, oggi però sempre meno utilizzato) che verrà applicato sulla cute dell´animale da un veterinario. L'uso del microchip al posto del tatuaggio diventerà obbligatorio in tutti i Paesi europei fra otto anni
Documentazione Presentarsi con l'animale al Servizio Veterinario dell'ASL di appartenenza, esibendo il certificato di iscrizione all'anagrafe canina, una fotografia dell'animale (facoltativa), il libretto sanitario dal quale risulti l'ultima vaccinazione antirabbica e il codice fiscale della persona che vuole essere intestataria sul passaporto dell'animale. Costo E previsto un costo da pagare tramite bollettino postale, variabile da regione a regione, (importo da richiedere al Servizio veterinario). Validità Il documento ha la durata di 5 anni. I passaporti sono validi in tutti i paesi dell'Unione Europea; le autorità dell'Irlanda, Malta, la Svezia e il Regno Unito, richiedono inoltre – per i prossimi cinque anni - che i passaporti riportino la trascrizione della analisi per gli anticorpi dalla rabbia. Questo vaccino dovrà essere effettuato almeno 120 giorni prima della partenza. Note Sono previste sanzioni severe nel caso in cui, nel corso di un viaggio, il proprietario dell´animale risulti sprovvisto del nuovo documento (le autorità competenti possono decidere di rispedire l´animale nel Paese d´origine, oppure di isolarlo, a spese del proprietario, per tutto il tempo necessario a svolgere i controlli sanitari previsti). Normativa Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia"
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