ARTICOLO 1 (Definizione di animali esotici)
1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alla legge 19 dicembre 1975 n. 874 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.
2. Non sono oggetto della presente legge gli animali invertebrati i pesci e gli anfibi.
3. La Giunta regionale con deliberazione da emanarsi entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge individua limitatamente agli uccelli l'
assoggettabilita' delle diverse specie alla regolamentazione regionale.
ARTICOLO 2 (Vigilanza veterinaria)
1. Gli animali di cui all' articolo 1 detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla Unita'
sanitaria locale competente per territorio.
2. La vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze:
a) di carattere igienico - sanitario;
b) di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattivita';
c) di salvaguardia dell' incolumita' delle persone.
ARTICOLO 3 (Autorizzazione alla detenzione)
1. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione conforme all' allegato A della presente legge al
Sindaco del Comune in cui intendono detenerli per il tramite del Servizio Veterinario dell' Unita' sanitaria locale territorialmente competente.
2. La domanda deve essere corredata della certificazione circa la legittima provenienza degli animali anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874.
3. La domanda di autorizzazione alla detenzione deve essere presentata entro venti giorni dall' inizio della detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattivita'.
4. I possessori sono altresi' tenuti a denunciare al Sindaco entro otto giorni per il tramite del Servizio Veterinario dell' Unita' sanitaria locale competente
per territorio la morte o l' alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
ARTICOLO 4 (Autorizzazione al commercio)
1. L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione.
2. La domanda conforme all' allegato B della presente legge deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui si svolge l' attivita' per il tramite del
Servizio Veterinario dell' Unita' sanitaria locale territorialmente competente.
3. L ' autorizzazione e' valida esclusivamente per l' allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
4. Per allevamento si intende l' attivita' volta a perseguire il razionale sfruttamento delle attitudini riproduttive degli animali.
5. In caso di cessazione dell' attivita' di cui al primo comma i titolari dovranno far pervenire entro trenta giorni al Sindaco la relativa segnalazione
per il tramite del Servizio Veterinario dell' Unita' sanitaria locale territorialmente competente.
6. Chi commercia animali esotici e' tenuto a dimostrarne la legittima provenienza ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 5 (Registro di carico e scarico)
1. I commercianti e gli allevatori di animali esotici devono tenere un apposito registro di carico e scarico soggetto a periodica verifica da parte del
Servizio Veterinario dell' Unita' sanitaria locale teritorialmente competente conforme all' allegato C.
ARTICOLO 6 (Rilascio autorizzazioni)
1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono rilasciate dal Sindaco previo parere favorevole del Servizio Veterinario della Unita' sanitaria locale
competente per territorio.
2. Il Servizio Veteriario delle Unita' sanitarie locali deve preliminarmente accertare:
a) la conoscenza da parte del possessore degli animali delle principali nozioni di zoologia etologia ed igiene indispensabili per il corretto governo degli animali
oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione all' allevamento per il commercio ed al commercio;
b) che i ricoveri o le aree possiedano i requisiti strutturali ed igienico sanitari adeguati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie
idonee alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone.
3. L ' autorizzazione alla detenzione e' nominale ed e' rilasciata dal Sindaco esclusivamente al legittimo possessore dell' animale.
ARTICOLO 7 (Spese per le autorizzazioni)
1. Le spese per gli accertamenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni sono a carico degli interessati ai sensi della legge regionale 22 agosto 1989 n. 31. L '
ammontare del compenso dovuto viene fissato con deliberazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 8 (Vigilanza sui circhi equestri i serragli ed i giardini zoologici viaggianti)
1. Per i circhi equestri i serragli ed i giardini zoologici viaggianti non e' richiesta l' autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4. 2. E' fatto obbligo comunque
di far pervenire al Servizio Veterinario dell' Unita' sanitaria locale competente per territorio ai fini della vigilanza di cui all' articolo 2 la preventiva
comunicazione del nuimero della specie degli animali e degli spazi a disposizione degli stessi.
ARTICOLO 9 (Vigilanza sui giardini zoologici stabili)
1. I gestori dei giardini zoologici stabili devono far pervenire entro il 31 marzo di ogni anno al Servizio Veterinario dell' Unita' sanitaria locale competente
per territorio un rapporto relativo all' anno solare precedente contenente l' indicazione del numero e delle specie degli animali degli arrivi e delle partenze
degli animali specificandone la provenienza o la destinazione delle nascite e delle morti in cattivita' degli standards di spazio relativi alle specie detenute
e della modalita' dell' assistenza veterinaria relativa ad ogni specie.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria approvato con dPR 8 febbraio 1954 n. 320.
ARTICOLO 10 (Sequestro cautelativo. Revpoca delle autorizzazioni)
1. La detenzione l' allevamento ed il commercio di animali esotici senza apposita autorizzazione od in condizioni diverse da quelle previste all'
atto dell' autorizzazione comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l' emissione da parte del Sindaco del provvedimento di sequestro
cautelativo degli animali nonche' l' eventuale trasferimento degli stessi a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dal Servizio Veterinario medesimo.
ARTICOLO 11 (Partecipazione alla vigilanza delle Associazioni di volontariato)
1. Le Guardie ecozoofile previste dall' articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni nonche'
le Giuardie particolari giurate volontarie dell' Ente nazionale protezione animali ( ENPA) e delle altre Associazioni protezionistiche giuridicamente riconosciute
a livello nazionale hanno titolo a vigilare e a far osservare le disposizioni della presente legge.
ARTICOLO 12 (Sanzioni)
1. Alla violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la detenzione di animali esotici in assenza dei requisiti indicati dall' articolo 2 secondo comma;
b) da lire 100.000 a lire 500.000 per la detenzione di animali esotici senza l' autorizzazione di cui agli articoli 3 e 13;
c) da lire 300.000 a lire 1.500.000 per la detenzione di ciascun animale esotico a scopo di allevamento e commercio senza l' autorizzazione di cui agli articoli 4 e 13;
d) da lire 150.000 a lire 600.000 per l' missione della segnalazione di cessazione di attivita' di cui all' articolo 4 quinto comma nonche' per omissioni
ed irregolarita' nella tenuta del registro di carico e scarico di cui all' articolo 5;
e) da lire 250.000 a lire 500.000 per la omissione della segnalazione di cui all' articolo 8 da parte di circhi serragli e giardini zoologici viaggianti;
f) da lire 250.000 a lire 500.000 per la omissione del rapporto di cui all' articolo 9 da parte dei giardini zoologici stabili.
2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo comma si applicano le leggi regionali 2 dicembre 1982 n. 45 e 14 aprile 1983 n. 11.
ARTICOLO 13 (Norma transitoria)
1. Le domande di autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4 per gli animali esotici gia' detenuti devono essere presentate dagli interessati entro quattro
mesi dall' entrata in vigore della presente legge al Servizio Veterinario della Unita' sanitaria locale competente per territorio.
2. Per i possessori di uccelli esotici il termine di cui al primo comma decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
della deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 1 terzo comma.
ARTICOLO 14 (Norma fiscale)
1. Gli allegati A B e C alla presente legge possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 27 aprile 1990
TITOLO DEDOTTO ANIMALI ESOTICI: Fac simile delle domande di:
1) autorizzazione alla detenzione;
2) autorizzazione al commercio e all' allevamento Fac simile del registro di carico e scarico per il commercio di animali esotici.
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