|
Regione Liguria Legge n. 29/1994
|
[ Pagina Precedente ]
Stampa
LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 01 07 1994 LIGURIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 20 7 1994 N. 16
Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.
ARTICOLO 1 (Finalita')
1. La Regione nell' ambito delle funzioni che ad essa competono a norma della vigente legislazione e delle direttive comunitarie recepite dallo Stato italiano
disciplina la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e
di fruizione delle risorse naturali. Con il concorso delle Province mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo
stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche e scientifiche della Liguria. Assicura inoltre la protezione la gestione
e la regolazione con le misure necessarie dei mammiferi e degli uccelli delle uova dei nidi e dei loro ambienti naturali. A tal fine la Regione tiene conto delle
peculiari caratteristiche del territorio delle esigenze produttive economiche e ricreative e delle consuetudini locali.
2. La Giunta regionale trasmette annualmente ai Ministeri competenti una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 1 e sui loro effetti.
ARTICOLO 2 (Funzioni amministrative)
1. La regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento dei piani faunistico - venatori delle Province svolge compiti di orientamento
di controllo anche sostitutivo nei casi previsti dalla presente legge e dallo Statuto.
2. Avvalendosi preferibilmente di enti ed istituti pubblici liguri promuove ed attua studi e indagini sull' ambiente e sulla fauna selvatica e adotta
le opportune iniziative atte a sviluppare le conoscenze ecologiche ed etologiche relative al settore.
3. La Regione promuove iniziative di carattere didattico - divulgativo per una maggiore conoscenza del patrimonio faunistico e dell' ambiente naturale
della corretta fruizione delle risorse naturali rinnovabili tramite l' attivita' venatoria nonche' della relativa normativa in vigore avvalendosi anche
della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali e delle associazioni ambientaliste riconosciute.
4. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia protezione e controllo della fauna selvatica ai sensi dell' articolo 14
della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
5. Le Province in attuazione delle direttive 79/ 409/ CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 85/ 411/ CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/ 244/
CEE della Commissione del 6 marzo 1991 istituiscono lungo le rotte di migrazione dell' avifauna segnalate dall' Istituto nazionale per la fauna
selvatica con speciale riguardo a quella acquatica zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione in conformita' alle esigenze
ecologiche degli " habitat" interni a tali zone o ad esse limitrofi.
PIANIFICAZIONE FAUNISTICO - VENATORIA
ARTICOLO 3 (Destinazione differenziata del territorio agro - silvo - pastorale)
1. Il territorio agro - silvo - pastorale soggetto alla pianificazione faunistico - venatoria comprende i terreni agricoli con esclusione di quelli situati
nelle zone urbane i terreni incolti le foreste demaniali e regionali le zone umide le spiagge i corsi d' acqua i laghi naturali e artificiali
ed ogni altra zona verde attualmente o potenzialmente idonea all' attivita' di coltivazione dei fondi di allevamento di specie animali e di silvicoltura.
2. Il territorio agro - silvo - pastorale della Regione e' destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione e produzione della fauna selvatica
comprendendo nella quota tutte le aree ove sia comunque vietata l' attivita' venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
3. Il territorio di cui al comma 2 comprende anche le oasi di protezione le zone di ripopolamento e cattura e i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale ai fini della ricostituzione delle popolazioni autoctone.
4. Nei territori di protezione sono vietati l' abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna
selvatica la riproduzione e i periodi di dipendenza dei nuovi nati.
5. Il territorio agro - silvo - pastorale regionale puo' essere destinato nella percentuale massima del 15 per cento a centri privati di riproduzione
di fauna selvatica allo stato naturale ed a caccia riservata a gestione privata.
6. Il rimanente territorio agro - silvo pastorale e' suddiviso in ambiti territoriali di caccia di cui agli articoli 19 e seguenti.
7. La determinazione delle quote del territorio agro - silvo - pastorale e' stabilita nell' ambito del piano faunistico venatorio provinciale.
ARTICOLO 4 (Zona faunistica delle Alpi)
1. Il territorio agro - silvo - pastorale delle Alpi caratterizzato dalla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina costituisce una zona
faunistica a se stante ed e' destinato a protezione e produzione della fauna selvatica per una quota dal 10 al 20 per cento da determinate nell' ambito del piano
faunistico venatorio provinciale.
2. Il territorio agro - silvo - pastorale regionale puo' essere destinato nella percentuale massima del 15 per cento a centri privati di riproduzione di
fauna selvatica ad allevamento a zone di addestramento allenamento e gare di cani.
3. Il rimanente territorio agro - silvo - pastorale delle Alpi e' suddiviso in comprensori alpini di caccia di cui agli articoli 19 e seguenti.
ARTICOLO 5 (Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico - venatoria)
1. La Giunta regionale ogni cinque anni previo parere della Commissione faunistico - venatoria regionale approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani
faunistico - venatori provinciali sulla base del documento orientativo dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica e dei criteri della programmazione
elaborati dai Ministri competenti ai sensi dell' articolo 10 comma 11 della legge n¨ 157/ 1992 in quanto compatibili con la situazione del territorio ligure.
ARTICOLO 6 (Piani faunistico - venatori provinciali)
1. Entro centoottanta giorni dal ricevimento degli indirizzi di cui all' articolo 5 le Province predispongono piani faunistico - venatori articolati per
comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche ortografiche e faunistico - vegetazionali.
2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dall' amministrazione provinciale sentito il Comitato faunistico - venatorio provinciale hanno durata
quinquennale e devono prevedere oltre a quanto disposto dall' articolo 10 comma 8 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) della legge n. 157/ 1992: a) la
individuazione del territorio agro - silvo - pastorale in cui e' ammessa la caccia; b) la delimitazione della zona delle Alpi; c) il numero massimo
autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l' uso dei richiami vivi; d) l' individuazione delle zone di cui al comma 5 dell' articolo 2 della presente legge.
3. Il piano nel periodo di validita' puo' essere aggiornato con le procedure previste per l' approvazione. 4. Le Province trasmettono entro quindici
giorni dalla approvazione i piani faunistico - venatori alla Regione ai sensi dell' articolo 12.
ARTICOLO 7 (Perimetrazione e tabellazione)
1. Le Province approvato il piano faunistico - venatorio deliberano la perimetrazione delle zone indicate dal piano degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori
alpini sentito il Comitato faunistico - venatorio provinciale. Le Province per la notifica della deliberazione che determina i perimetri delle zone di cui all'
articolo 10 comma 8 lettera a) b) e c) della legge n. 157/ 1992 ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti in tali zone seguono le procedure
di cui all' articolo 10 commi 13 14 e 15 della legge n. 157/ 1992 o quelle indicate nei successivi commi. In alternativa alla notifica prevista dall'
articolo 10 comma 13 della legge n. 157/ 1992 la Provincia puo' dare notizia della deliberazione di perimetrazione ai proprietari o conduttori dei
fondi perimetrali mediante affissione all' albo pretorio dei comuni territorialmente interessati nonche' comunicazione alle organizzazioni professionali
agricole regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Nelle zone non vincolate per la opposizione dei proprietari o conduttori di fondi interessati e' precluso l' esercizio dell' attivita' venatoria.
Le Province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell' abito della pianificazione faunistico - venatoria.
3. Le Province in via eccezionale ed in vista di particolari necessita' faunistiche - ambientali possono disporre la costituzione coattiva di oasi di
protezione e di zone di ripopolamento e cattura anche temporanee.
4. L' esercizio venatorio negli ambiti territoriali della caccia e' consentito soltanto dopo la perimetrazione delle zone di cui al comma 1.
5. La tabellazione
di cui all' articolo 10 comma 9 della legge n. 157/ 1992 e' effettuata: a) per quanto riguarda i siti di cui all' articolo 10 comma 8 lettera a) b) c)
della legge n. 157/ 1992 a cura della Provincia competente; b) per quanto riguarda i siti restanti a cura del soggetto preposto alla gestione
della singola zona.
6. Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia sono esenti da tasse regionali e devono essere
visibili frontalmente da almeno 30 metri; da ognuna di esse devono potersi scorgere le due adiacenti. Esse devono essere mantenute in buono stato
di conservazione e di legittimita'.
7. Le Province dopo la definitiva perimetrazione pubblicano e curano la diffusione della cartografia del piano faunistico - venatorio provinciale.
ARTICOLO 8 (Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia. Fondi chiusi)
1. Il proprietario o conduttore di un fondo che per i motivi previsti dall' articolo 15 della legge n. 157/ 1992 intenda vietare sullo stesso l' esercizio dell'
attivita' venatoria deve inoltrare al Presidente della Giunta provinciale entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico - venatorio provinciale una
richiesta motivata che deve essere esaminata entro sessanta giorni. A tal fine il piano e' pubblicato per un periodo di quindici giorni all' albo pretorio dei
Comuni della Provincia entro quindici giorni dalla data di esecutivita'.
2. L' esercizio venatorio e' comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualita' di coltivazione. Si considerano in attualita' di
coltivazione i terreni con coltivazioni erbacee dalla semina fino alla data del raccolto i prati artificiali e naturali nei periodi di falciatura i
frutteti e le coltivazioni floricole ed orticole specializzate i vigneti e gli oliveti specializzati fino alla data del raccolto.
3. L' esercizio venatorio e' inoltre vietato nei fondi ove si pratica l' allevamento e il pascolo del bestiame allo stato brado e semibrado purche'
delimitati da muretti recinzioni intere o da steccati recinzioni elettrificate fili metallici o plastificati siepi e purche' vi sia effettiva presenza
di capi di bestiame con il carico per ettaro non inferiore a quintali 20 evidenziati dagli allevatori con apposita tabella esente da tasse previa
comunicazione alle Province.
4. Ai fondi chiusi si applicano in quanto compatibili le norme di cui all' articolo 15 della legge n. 157/ 1992.
ARTICOLO 9 (Piani di miglioramento ambientale e di immissione di fauna selvatica)
1. Le Province su parere dell' Istituto Nazionale della Fauna Selvatica predispongono e approvano piani di miglioramento ambientale tesi a favorire il
ripristino degli habitat la sosta dell' avifauna selvatica migratoria la riproduzione naturale di fauna selvatica autoctona nonche' piani di immissione di fauna
selvatica. Il ripopolamento puo' essere effettuato anche tramite immissione di capi provenienti da catture eventualmente effettuate nelle aree protette regionali
a seguito di interventi di riequilibrio faunistico attuati nei modi e con le procedure previste dalla legge regionale di adeguamento alla legge 6 dicembre 1991 n.
394 (legge quadro sulle aree protette).
2. Le attivita' di cattura e di ripopolamento sono esercitate dalle Province e tendono alla immissione equilibrata sul territorio delle specie
di fauna selvatica autoctona fino al raggiungimento delle densita' faunistiche ottimali nel rispetto delle potenzialita' agricole del territorio.
Il ripopolamento e' altresi' consentito previa autorizzazione della Provincia competente sentito l' Istituto nazionale per la fauna selvatica mediante
l' acquisto o la produzione di selvaggina appositamente allevata dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute. L' immissione e' effettuata con
la vigilanza della Provincia.
3. Le catture sono effettuate dagli agenti venatori dipendenti dalle Province con la collaborazione delle associazioni
venatorie agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui all' articolo 8 della legge n. 157/ 1992.
ARTICOLO 10 (Tutela dei nidi)
1. E' vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche agli uccelli selvatici inclusi nell' allegato II della Convenzione di Berna durante le
fasi di cova e della dipendenza dei giovani dai genitori se non dietro autorizzazione rilasciata dalla Regione per motivi particolari di professione o
di ricerca scientifica a persone nominalmente individuate. L' autorizzazione di durata non superiore ad un anno deve specificare il sito dove effettuare
le fotografie o le riprese le specie la distanza minima di avvicinamento al nido le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo.
ARTICOLO 11 (Tutela delle pareti rocciose)
1. Le province avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste nonche' degli organismi direttivi degli ambiti territoriali omogenei e
dei comprensori alpini individuano entro dodici mesi dall' entrata in vigore della presente legge le pareti di roccia che risultano sede di nidificazione
o di potenziale nidificazione per uccelli inclusi nell' allegato II della Convenzione di Berna. In caso di inerzia delle Province l' individuazione viene
effettuata dalla Giunta regionale.
2. Le Province vietano con apposita delibera l' attivita' di arrampicata nei periodi ritenuti necessari provvedendo a collocare opportuna tabellazione.
ARTICOLO 12 (Piano faunistico venatorio regionale)
1. La Regione verificata la compatibilita' dei piani faunistico venatori provinciali con gli indirizzi di cui all' articolo 5 li coordina nell' ambito del piano
faunistico - venatorio regionale. I piani provinciali sono comunque produttivi di effetti se trascorsi novanta giorni dal ricevimento dei relativi atti
la Giunta regionale non abbia sollevato rilievi o prescrizioni.
2. Il piano faunistico - venatorio regionale e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentita la commissione faunistica regionale ed
ha validita' quinquennale. Puo' essere aggiornato anche prima della scadenza su richiesta di una o piu' Province qualora le situazioni ambientali e faunistiche
sulla base delle quali e' stato elaborato subiscano sensibili variazioni. La Regione puo' invitare le Province ad aggiornare il proprio piano faunistico -
venatorio qualora la situazione ambientale e faunistica sia sensibilmente cambiata.
3. Il piano faunistico - venatorio stabilisce: a) i criteri per sostenere i finanziamenti straordinari per interventi di miglioramento ambientale di
interesse sovraprovinciale; b) i finanziamenti dei censimenti e delle attivita' di ricerca informazione e formazione di interesse regionale; c)
l' entita' massima della quota di partecipazione che puo' essere richiesta dagli organismi di gestione dell' ambito territoriale di caccia o del comprensorio
alpino ai cacciatori iscritti nonche' la quota di partecipazione dei cacciatori ammessi cosi' come definiti all' articolo 25 commi 8 e 9.
ZONE A DESTINAZIONE PARTICOLARE
ARTICOLO 13 (Oasi di protezione)
1. Le oasi di protezione di cui all' articolo 10 comma 8 lettera a) della legge n. 157/ 1992 sono destinate alla conservazione della fauna selvatica anche
con interventi di ripristino e miglioramento degli habitat favorendo l' insediamento e l' irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie
correnti migratorie. Nelle oasi di protezione e' vietata ogni forma di esercizio venatorio.
2. La gestione delle oasi di protezione e' esercitata dalle Province che possono avvalersi delle associazioni agricole di protezione ambientale o
venatorie nonche' degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini stipulando con essi apposite convenzioni.
3. La Provincia su richiesta dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica puo' autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio o
di ricerca scientifica e ferme restando le competenze in materia igienico - sanitaria l' abbattimento per sopravvenute esigenze sanitarie; puo'
altresi' autorizzate sentito il predetto Istituto le guardie venatorie provinciali alla cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti
in soprannumero a scopo di ripopolamento di reintroduzione secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica.
4. La Provincia previo parere e con le prescrizioni dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica puo' intervenire direttamente o indirettamente
anche su richiesta motivata dalle organizzazioni professionali e agricole per ripristinare i giusti equilibri nella popolazione faunistica e sul territorio.
ARTICOLO 14 (Zone di ripopolamento e cattura)
1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all' articolo 10 comma 8 lettera b) della legge n. 157/ 1992 sono destinate alla riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l' immissione sul territorio in tempi e
condizioni utili all' ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densita' faunistica ottimale. Esse devono essere costituite
in terreni idonei e non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica
ed hanno la stessa durata di validita' del piano faunistico venatorio provinciale salvo rinnovo.
2. Nelle zone di ripopolamento e cattura e' vietata ogni forma di caccia.
3. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura e' esercitata dalle
Province che possono avvalersi di commissioni costituite in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori di fondi inclusi
nella zona e da rappresentanti dei cacciatori desisignati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul
territorio. La gestione puo' inoltre essere affidata agli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini.
4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche interessate.
5. Le cattura devono essere compiute in modo da garantire la continuita' della riproduzione della fauna selvatica.
6. La provincia puo' ammettere lo svolgimento di prove cinofile con divieto assoluto di sparo e di abbattimento della fauna selvatica e di allevamento e
sempre che non si arrechi danno alle colture agricole nonche' alla riproduzione e sviluppo delle specie selvatiche oggetto di incremento comunque con
esclusione del periodo dal 15 aprile al 15 luglio.
ARTICOLO 15 (Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica)
1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica di cui all' articolo 10 comma 8 lettera c) della legge n. 157/ 1992 sono istituiti di preferenza
su terreni di proprieta' pubblica giudicati idonei dalle Province. I centri pubblici sono gestiti dalla Provincia e hanno per scopo la riproduzione di
fauna selvatica allo stato naturale ai fini della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono da utilizzare esclusivamente per il ripopolamento
del territorio.
2. Le aree dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono recintate in modo da impedire la fuoriuscita della fauna selvatica.
3. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica di cui all' articolo 10 comma 8 lettera d) della legge n. 157/ 1992 organizzati in forma di
azienda agricola singola o associata sono autorizzati dalle Province con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria salva la possibilita'
di prelievo degli animali allevati appartenenti alle specie cacciabili da parte del titolare dell' impresa agricola e dei dipendenti della stessa ai sensi di legge.
4. L' autorizzazione alla costituzione dei centri privati di cui al comma 3 e' subordinata alla sottoscrizione di apposito disciplinare redatto dalla Provincia
competente contenente le prescrizioni per l' esercizio delle attivita' di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
5. Le Province svolgono attivita' di vigilanza e di controllo sui centri di cui al comma 3.
ARTICOLO 16 (Zone per l' allenamento l' addestramento dei cani e per le gare cinofile. Regolamentazione dell' attivita')
1. Le Province acquisito il parere del Comitato faunistico provinciale regolamentano la gestione delle zone di cui all' articolo 10 comma 8 lettera e)
della legge n. 157/ 1992 destinate all' addestramento all' allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare cinofile da esercitarsi
in forma singola o associata da associazioni venatorie o cinofile imprenditori o conduttori agricoli.
2. Le zone di cui al comma 1 possono essere
a carattere transitorio o permanente. Nelle zone a carattere transitorio sono consentite gare cinofile e prove di lavoro con divieto di abbattimento dei
selvatici e di allevamento. Nelle zone a carattere permanente puo' essere consentito l' abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alla fauna
cacciabile ai sensi dell' articolo 10 comma 8 della legge n. 157/ 1992 e su conformi direttive emanate dalla Giunta regionale.
3. Le prove cinofile su selvaggina naturale sono autorizzate dalle Province d' intesa con l' Ente nazionale della cinofilia italiana e possono essere
consentite nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura nonche' nei parchi regionale e nelle riserve demaniali previe intese con gli
enti gestori fermo restando il divieto di sparo e l' uso temporaneo dei relativi territori.
4. L' addestramento e l' allevamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di autorizzazione da parte delle Province
con le modalita' e nelle zone previste per l' addestramento e l' allenamento dei cani da caccia di cui ai commi 1 e 2 e non possono in alcun caso
provocare la predazione della fauna selvatica e di allevamento.
5. Le zone a carattere transitorio possono essere istituite dalle Province anche se non previste dal piano venatorio provinciale e non possono
avere durata superiore a trenta giorni.
6. La Provincia sentito il Comitato faunistico venatorio provinciale regolamenta l' uso e la gestione dei recenti per l' addestramento dei cani
da seguito al cinghiale nel rispetto delle vigenti norme a tutela degli animali.
7. Nelle aziende faunistico - venatorie le Province possono consentire prove per cani da caccia senza abbattimento del selvatico. Nelle aziende agri -
turistico - venatorie le Province possono altresi' consentire prove per cani da caccia con abbattimento delle specie cacciabili.
ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO
ARTICOLO 17 (Caccia programmata)
1. L' esercizio venatorio sul territorio agro - silvo - pastorale ricompreso nel piano faunistico - venatorio regionale e' ammesso soltanto negli ambiti
territoriali di caccia e nei comprensori alpini come disciplinati dalla presente legge o da appostamento fisso ai sensi dell' articolo 29.
2. Ogni cacciatore ha diritto all' accesso ad un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino della Regione con le modalita' previste
dall' articolo 14 comma 5 della legge n. 157/ 1992 e puo' avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa
Regione previo consenso dei relativi organismi di gestione.
ARTICOLO 18 (Esercizio della caccia in forma esclusiva)
1. L' attivita' venatoria puo' essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) in forma vagante in zona Alpi; b)
da appostamento fisso; c) nell' insieme delle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.
2. La sede delle forme di caccia esclusive avviene rispettivamente con: a) l' iscrizione in un comprensorio alpino; b) l' autorizzazione provinciale per
la caccia da appostamento fisso; c) l' iscrizione in un ambito territoriale di caccia.
3. Entro il 30 novembre i cacciatori comunicano alla Provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva di cui all'
articolo 12 comma 4 della legge n. 157/ 1992 che viene riportata nel tesserino venatorio. In sede di prima applicazione della presente legge
su richiesta dei cacciatori interessati e sulla base di segnalate esigenze la Provincia puo' autorizzare prima dell' inizio della stagione
venatoria la variazione della forma prescelta.
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA COMPRENSORI ALPINI E LORO GESTIONE
ARTICOLO 19 (Ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini)
1. In considerazione delle peculiari caratteristiche del territorio ligure la delimitazione degli ambiti territoriali di caccia che avranno dimensione
a carattere subprovinciale fino a 30.000 ettari e dei comprensori alpini di cui all' articolo 7 e' compiuta con riferimento: a) a confini naturali o
manufatti rilevanti; b) a comprensori faunistici omogenei di norma subprovinciali in considerazione delle particolari caratteristiche faunistiche
geomorfologiche ed ambientali; c) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici indicate dalla Provincia
con il piano faunistico - venatorio.
2. La delimitazione puo' essere modificata quando ne sia rilevata l' opportunita' oppure su richiesta motivata degli organi di gestione degli
ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini.
3. Nella delimitazione si tiene conto dell' esigenza di conservare l' unita' delle realta' ambientali anche interprovinciali. Gli ambiti
territoriali di caccia e i comprensori alpini comprendenti territori di piu' Province sono istituiti con provvedimento concordato fra
le Amministrazioni provinciali competenti.
[ Pagina Precedente ]
Stampa