Art. 30 (Detenzione e uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento)
1. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato rilasciato dalla Provincia. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. I richiami vivi privi di anello sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza.
2. La Regione, su parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 157/1992, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento per disciplinare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento. (6)
2 bis. Sono utilizzabili uccelli di cattura appartenenti alle specie riportate al comma 4, dell'articolo 4 della l. 157/1992. (7)
3. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi di cattura è consentita la detenzione e l'uso di un numero massimo complessivo di dieci unità.
3 bis. I limiti di cui ai commi 2 bis e 3 non si applicano ai richiami nati in cattività. (7)
4. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da appostamento. È consentita invece la cessione dei richiami vivi catturati negli impianti di cui siano titolari le Province.
5. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire dietro consegna alla Provincia del richiamo morto da sostituire ovvero previa presentazione di certificato del servizio veterinario della USL competente e del relativo anellino ovvero per altri comprovati motivi individuati dalle Province.
6. Le specie decedute o altrimenti perdute non possono essere sostituite se il numero complessivo superi le quantità massime detenibili.
7. Il cacciatore cessando l'attività, può cedere i richiami vivi ad altro cacciatore, previa comunicazione alla Provincia.
Art. 31 (Autorizzazione alla detenzione e all'uso di falchi per l'esercizio venatorio)
1. Presso ogni Amministrazione provinciale è istituito un registro delle persone autorizzate alla detenzione dei falconiformi utilizzati per l'esercizio venatorio. I falconiformi consentiti impiegati per l'esercizio venatorio devono essere inanellati a norma dell'articolo 36 comma 5 del Regolamento CE n. 1808/2001 del 30.08.2001 e successive modificazioni. (7 bis)
2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltrare domanda di autorizzazione al Presidente dell'Amministrazione provinciale su apposito modulo disposto dalla Giunta provinciale. (7 bis)
3. La domanda deve essere corredata dalla certificazione circa la legittima provenienza dei falchi, ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874 e successive modificazioni e integrazioni. Il richiedente ai sensi del presente articolo deve allegare:
a) la copia autenticata della certificazione di nascita dei falconiformi, conforme a quanto enunciato nel regolamento CE n. 1808/2001; (7 ter)
b) copia autenticata della denuncia presentata al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.
4. La Provincia, accertata la regolarità della certificazione, rilascia l'autorizzazione. 5. La caccia con i falconiformi è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'impiego dei cani da ferma. (7 quater)
STRUTTURE PRIVATE PER LA CACCIA E LA PRODUZIONE DELLA SELVAGGINA
Art. 32 (Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico- venatorie)
1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati, sentito l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, entro i limiti fissati dall'articolo 3, comma 4, del territorio agro-silvo-pastorale può:
a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
b) autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico- venatorie, soggette a tassa di concessione regionale nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica da allevamento.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:
a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata ovvero dimesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE e successive modificazioni.
3. La domanda di concessione per la istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati dalla costituzione.
4. La Regione, sentito l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, disciplina con proprio regolamento il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione nonché le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo. (8)
5. L'autorizzazione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie ha la durata di cinque anni. Alla scadenza può essere rinnovata.
6. Salvo quanto previsto nel regolamento di cui al comma 4, l'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dell'opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 18, comma 1.
7. Le giornate di caccia esercitate nelle aziende faunistiche-venatorie e in quelle agri-turistico- venatorie rientrano nel computo di quelle settimanali ed annuali.
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1. La Regione, d'intesa con le Province, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emana specifico regolamento per disciplinare l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. (9)
2. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate in conformità all'apposito regolamento regionale.
3. La Provincia ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento esercitato anche per il recupero di potenzialità produttive in aree montane o svantaggiate, può consentire al titolare e ad altre persone dal medesimo autorizzate, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi e di uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 39.
4. Gli animali allevati sono marcati o marchiati o inanellati con anello inamovibile a cura dell'allevatore.
5. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto.
Art. 34 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria. Calendario venatorio)
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia tortur); merlo (Turdus merula); allodola (Alauda arvensis); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus fioridanus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chioropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); beccaccia (Scolopax rusticola); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia griglia (Corvus corone cornix); volpe (Vulpes vulpes); pavoncella (Vanellus vanellus);
c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre:
coturnice (Alectoris graeca): lepre bianca (Lepus timidus); pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama);
d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
2. La Giunta regionale, d'intesa con le Province, può includere nell'elenco di cui al comma 1 lettera a) le seguenti specie: passero (Passer italicus); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); nonché nell'elenco di cui alla lettera b) le seguenti specie: storno (Sturnus vulgaris); ghiandaia (Garrulus glandiarus); gazza (Pica pica); taccola (Corvus monedula); cornacchia nera (Corvus corone), corvo (Corvus frugilegus). La caccia alle specie anzidette può essere ammessa in quantità limitata. La caccia alle Anno XXXIII - N. 13 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 2.10.2002 - pag. 254 specie anzidette è altresì ammessa alle seguenti condizioni:
a) qualora si tratti di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame domestico, ai boschi, alla pesca e alle acque;
b) qualora occorra intervenire per salvaguardare determinati aspetti floristici o faunistici. 3. La Giunta regionale su proposta delle Province può anticipare a far data dal 1 agosto e prorogare fino al 31 gennaio, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, la caccia di selezione agli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivo approvati dalla Provincia nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1 dell'articolo 18 della l. 157/1992. I Piani di abbattimento, se non realizzati, sono completati nei mesi di dicembre e gennaio. (10)
4. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e la Commissione faunistico-regionale approva entro il 15 giugno di ogni anno il calendario ed il tesserino venatorio relativi all'intera stagione venatoria e all'intero territorio agro-silvo- pastorale, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi.
5. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:
a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;
b) le giornate di caccia;
c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;
d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia;
e) i periodi e le modalità per l'addestramento degli ausiliari da caccia.
6. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, fisse e/o a libera scelta del cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso.
7. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, può anche in deroga al comma 5 dell'articolo 18 della L. 157/1992, prevedere l'integrazione di due giornate settimanali per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1 ottobre ed il 30 novembre (11) .
7. bis La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un ora dopo il tramonto. La caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezzora dopo il tramonto. (11 bis)
8. Il carniere giornaliero e stagionale relativo ai capi di fauna selvatica stanziale e il carniere giornaliero relativo ai capi di fauna selvatica migratoria sono stabiliti annualmente dalla Regione sulla base della consistenza delle singole specie cacciabili sul territorio di competenza. I dati relativi alle suddette specie sono derivati da censimenti sul campo per ungulati e fauna alpina. Per le altre specie stanziali, tramite: ricognizione sul territorio; programmazione gestionale degli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini con proiezione degli abbattimenti effettuati nelle stagioni precedenti. Per la fauna migratrice, i dati sono derivati dalle proiezioni degli abbattimenti delle stagioni precedenti e, per quanto riguarda le specie oggetto di deroga (direttiva CEE 79/409 e successive modifiche), sia in base agli abbattimenti delle stagioni precedenti che dai dati rilevati da osservatori ornitologici comandati dalle Amministrazioni provinciali. I risultati di cui sopra devono essere trasmessi dalle Amministrazioni provinciali alla Regione entro il 15 aprile di ogni anno. (12)
9. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino, così come previsto all'articolo 18, comma 8 della legge n. 157/1992. A tale fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. (12 bis)
10. Fuori dalle zone di cui all'articolo 16, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia Anno XXXIII - N. 13 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 2.10.2002 - pag. 255 sono consentiti dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre nel territorio da aprirsi alla caccia con esclusione del martedì e del venerdì, salvo restrizioni stabilite dalle Province.
11. Le Province hanno la facoltà di vietare il prelievo venatorio per periodi limitati di tempo in quelle aree dove, per ragioni turistiche, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità.
12. Il calendario venatorio ligure è armonizzato, per quanto possibile, con quello delle Regioni finitime.
Art. 35 (Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati)
1. La caccia agli ungulati è attuabile esclusivamente secondo piani numerici di prelievo formulati sulla base della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria. Il contingente massimo dei capi di cinghiali che possono essere abbattuti non deve essere superiore al 90 per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva. Le modalità della caccia ai diversi ungulati, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle norme statali e regionali, sono definite da specifici regolamenti che le provincie debbono emanare, per le specie non dichiarate non cacciabili per inconsistenza faunistica, assieme al calendario venatorio provinciale. (13)
2. I piani di cui al comma 1 sono redatti secondo le indicazioni fornite dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e vengono approvati dalle Province entro il 15 settembre o entro il 15 luglio nel caso di richiesta di prelievo anticipato al mese di agosto. (14)
3. Le Province, sentito il parere del proprio Comitato tecnico consultivo, provvedono ad individuare e delimitare nei territori di rispettiva competenza zone denominate a rischio agricolo'' possibilmente continue e di rilevante ampiezza, nelle quali la presenza di cinghiali allo stato selvatico è sempre considerata incompatibile con la produttività ed il tipo di attività agricole prevalentemente esercitate.
4. Nelle dette zone classificate a rischio agricolo'' è autorizzato, anche nel periodo di divieto della caccia alla specie ed all'interno di ambiti protetti ai fini venatori, l'abbattimento dei cinghiali purché effettuato ad opera degli agenti venatori dipendenti dalle Province coadiuvati, se dal caso, da agenti volontari nonché da squadre di cacciatori e conduttori di cani validamente costituite agli effetti della presente legge. I capi di cinghiali abbattuti nel detto periodo di divieto sono a disposizione delle Province che provvedono alla loro destinazione previ i prescritti esami trichinoscopici.
4 bis. Ai fini di far fronte all'emergenza collegata alla presenza del cinghiale le Province, durante la stagione venatoria, possono autorizzare, anche in deroga alle modalità di cui al comma 4, nelle aree classificate a rischio agricolo'' un programma di prelievo nelle aree soggette agli Istituti di protezione faunistica attraverso specifiche modalità di attuazione e l'affidamento delle iniziative di prelievo a squadre di cacciatori regolarmente istituite ed ammesse all'attività venatoria nell'ambito di caccia o comprensorio alpino interessato. (14 bis)
5. Le aree a rischio agricolo'' non possono interessare i parchi, le riserve naturali e le aree protette, fatta eccezione per le aree classificate come ZIAA (Zone di Interesse Agricolo- Ambientale) dalle rispettive leggi istitutive.
6. Le battute di caccia al cinghiale, svolte in aree protette regionali, devono essere svolte in conformità al regolamento dell'area protetta o, qualora questo non esista, dalle direttive regionali, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta e devono essere attuate dal personale dipendente anche coadiuvato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 157/1992.
7. L'abbattimento dei cinghiali all'interno delle zone denominate a rischio agricolo'' è consentito, sia da parte di singoli cacciatori che di squadre secondo le norme del presente articolo e, per ciò che attiene il singolo cacciatore, anche sulla base di indicazione redatte
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dagli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, possibilmente indirizzate all'utilizzo di selecontrollori. (14 ter)
8. All'esercizio della caccia al cinghiale nell'ambito dei territori non classificati zone a rischio agricolo'' sono ammesse, esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, squadre di cacciatori sulla base di norme regolamentari emanate dalle Province.
9. Tali norme debbono altresì prevedere l'istituzione da parte delle Province di appositi corsi di preparazione aventi per oggetto le particolari modalità di conduzione della caccia nonché la corretta impostazione dei prelievi di cinghiali e delle comunicazioni di rilevamenti sui capi abbattuti valide anche ai fini gestionali.
10. Le squadre di cacciatori s'intendono validamente costituite ai fini dell'ammissione alla caccia al cinghiale se almeno uno dei rispettivi componenti è in possesso della regolare certificazione attestante la partecipazione ai corsi di preparazione di cui al comma 9.
11. L'avvenuta cattura di ogni cinghiale oltre ad essere immediatamente registrata sul tesserino regionale, deve essere segnalata con l'indicazione del sesso, della classe d'età e della località in cui è avvenuto l'abbattimento, nonché con l'esibizione dell'attestato veterinario relativo alla consegna di campioni per i prescritti esami trichinoscopici, a mezzo lettera raccomandata alla Provincia entro i due giorni successivi. Le relative ricevute debbono essere conservate ed esibite al personale di vigilanza dal caposquadra.
12. L'obbligo della segnalazione non ricorre ove l'avvenuto abbattimento sia stato accertato nei due giorni successivi dagli agenti venatori dipendenti dalle Province i quali presa visione dell'attestato veterinario di cui al comma 11 provvedono a rilasciare all'interessato apposita ricevuta da valere, ad ogni effetto, in luogo della documentazione di cui comma medesimo.
13. Le Province, accertato sulla base delle predette segnalazioni l'abbattimento dei nove decimi dei contingenti stabiliti, provvedono a chiudere la caccia nei territori di competenza entro otto giorni dall'avvenuto accertamento dandone nel contempo adeguata pubblicità.
14. Le Province comunicano alla Regione entro il 15 marzo di ciascun anno una valutazione complessiva circa la gestione faunistica dei cinghiali nei rispettivi territori con particolare riferimento agli abbattimenti effettuati nel corso della precedente stagione venatoria anche nell'ambito delle singole zone a rischio agricolo'' durante il periodo di divieto della caccia alla specie.
15. La caccia agli altri ungulati può essere praticata da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalle Province previa partecipazione a specifici corsi di istruzione e superamento di un apposito esame.
16. La caccia al capriolo, cervo, daino e camoscio può essere esercitata esclusivamente in forma selettiva. Per caccia di selezione si intende quella praticata individualmente alla cerca o all'aspetto senza l'uso dei cani e con armi a canna rigata di calibro adeguato munite di cannocchiale di mira. Per il prelievo di un definito numero di capi di determinate specie stabilito dalla Provincia su proposta del Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. in base ad apposite indagini il capo abbattuto deve essere controllato da un tecnico dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino entro settantadue ore per i rilevamenti del caso e solo dopo sarà a disposizione del cacciatore. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati da prove di lavoro organizzate dall'ENCI. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Provincia previo corso di istruzione e superamento di una prova di esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio previa comunicazione all'A.T.C. o C.A. di competenza. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Provincia competente o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'ani male recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito. (15)
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Art. 36 (Controllo della fauna selvatica)
1. Le Province, indipendentemente dalle disposizioni del calendario venatorio, possono restringere il periodo di caccia o vietare l'esercizio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 35, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità anche su motivata richiesta degli organismi di gestione dei singoli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini.
2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo della fauna selvatica, esercitato selettivamente. Lo stesso viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o su segnalazione delle organizzazioni professionali agricole. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e di cacciatori e conduttori di cani.
3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato all'interno dei territori inclusi nel sistema regionale delle aree protette definito dalla legge regionale di adeguamento alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette), lo stesso deve essere attuato così come previsto all'articolo 35, comma 6.
4. Il controllo della fauna selvatica per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico- artistico all'interno dei centri urbani può essere autorizzato dalla Provincia su conforme parere dell'Unità sanitaria locale e sentito l'Istituto nazionale della Fauna Selvatica.
5. La Provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti nonché di riequilibrio faunistico, può effettuare su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, nel rispetto delle disposizioni della legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e della legge regionale 24 marzo 1994 n. 16 (nuove norme in materia di randagismo), piani di controllo delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche.
Art. 37 (Importazione di fauna selvatica dall'estero)
1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone presenti nel territorio regionale, può essere effettuata in via eccezionale e su autorizzazione della Provincia solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 2. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna selvatica destinata al ripopolamento, i capi, provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero, prima dell'immissione devono essere sottoposti al controllo sanitario a cura del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente.
3. Le autorizzazioni sono accordate dalla Provincia, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 20 della legge n. 157/1992, prioritariamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per i controlli, le eventuali quarantene e i relativi controlli sanitari. 4. Tutti i soggetti immessi debbono essere muniti di apposito contrassegno inamovibile.
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CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO
Art. 38 (Esercizio dell'attività venatoria)
1. L'attività venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'articolo 12 della legge n. 157/1992.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria il tesserino regionale di cui all'articolo 12 comma 12 della legge n. 157/1992 è rilasciato annualmente dalla Provincia di residenza e distribuito dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale. Nello stesso sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e le zone ove è consentita l'attività venatoria.
3. Nel tesserino deve essere, altresì, indicato l'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino dove il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria e le eventuali sospensioni o revoche della licenza di porto di fucile uso caccia nonché della sospensione del tesserino regionale.
4. A decorrere dall'annata venatoria 2000/2001 è adottato il modello di tesserino venatorio a lettura ottica, predisposto dalla Regione Liguria. (16)
5. Il rilascio del tesserino è subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria. (16)
6. Ad ogni cacciatore può essere rilasciato un solo duplicato del tesserino di cui al comma 1. (17)
7. All'inizio della giornata di caccia il cacciatore deve indicare con l'apposizione di un pallino eseguito a penna ad inchiostro indelebile di colore blu scuro o nero, negli appositi riquadri rossi del tesserino venatorio, le seguenti informazioni:
a) il tipo di caccia (da appostamento, vagante, di selezione agli ungulati);
d) la sigla dell'A.T.C. o C.A. prescelto (se fuori Regione indicare la sigla dell'A.T.C. negli appositi spazi in bianco). (17)
8. Il cacciatore deve inoltre indicare con l'apposizione di un pallino negli appositi riquadri rossi di riferimento alla specie di fauna stanziale, al momento del recupero, il comprovato abbattimento. (17)
9. I capi di fauna migratoria devono essere segnati al termine della giornata di caccia negli appositi riquadri di riferimento alla specie mediante l'apposizione di un pallino per ogni capo abbattuto. (17)
10. Per i cacciatori provenienti da altre Regioni, autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli A.T.C. o C.A. della Liguria ed in possesso di tesserini non compatibili con le modalità di compilazione vigenti nel territorio ligure, la Provincia territorialmente competente, su richiesta degli interessati, rilascia il tesserino venatorio della Regione Liguria con la dicitura non residente''. Ai fini della rilevazione statistica, il tesserino dovrà essere restituito entro il 31 marzo alla Provincia che lo ha rilasciato. I cacciatori di cui al presente comma devono altresì compilare i propri tesserini regionali per quanto riguarda giornate e abbattimenti. (17)
Art. 39 (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
L'attività venatoria è consentita con l'uso dei mezzi disciplinati dall'articolo 13 della legge n. 157/1992.
Art. 40 (Abilitazione all'esercizio venatorio)
1. L'abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
2. Ogni Provincia nomina una commissione per il conseguimento dell'abitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. La durata della commissione corrisponde a quella
effettiva del consiglio provinciale.
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3. La commissione è composta:
a) da un funzionario provinciale che la presiede, designato dalla Provincia;
b) da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, esperti nelle materie di cui al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, designati dalle Province;
c) da un dipendente della Provincia con funzioni di segretario. Per le indennità spettanti ai componenti della commissione si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare le seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso.
5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie con un giudizio di idoneità; in caso di idoneità il presidente della commissione rilascia il relativo attestato. 6. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere la prova d'esame prima che siano trascorsi tre mesi.
7. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla Provincia ove risiede il candidato, debbono essere allegati:
a) il certificato di residenza;
b) il certificato medico di idoneità psico-fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
8. Le Province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'aggiornamento sui contenuti innovativi della presente legge, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute.
9. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza di porto d'armi, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme vigenti in materia comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 157/1992.
10. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
11. La Provincia tiene il registro degli abilitati all'esercizio venatorio contenente i dati anagrafici, gli estremi del rilascio di abilitazione e del tesserino nonché quelli delle sanzioni, anche accessorie, applicate.
Art. 41 (Tasse di concessione regionale)
1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla legge n. 157/1992 istituisce una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970 n. 281 (provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell'articolo 23 comma 2 della legge n. 157/1992.
2. Sono inoltre soggetti a tasse annuali di concessione regionale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistico-ve natorie e le aziende agri-turistico-venatorie nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali.
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3. Con decorrenza 1 gennaio 1994 le voci ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla legge regionale 15 giugno 1981 n. 21 così come modificata dalla legge regionale 13 gennaio 1993 n. 1, sono quelle riportate nell'allegato A che forma parte integrante della presente legge.
4. La tassa per l'abilitazione venatoria non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
5. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinuncia prima dell'inizio della stagione venatoria all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
Art. 42 (Utilizzazione dei proventi delle tasse regionali)
1. I proventi delle tasse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 41 nella percentuale del 90 per cento sono destinati alle Province per esercitare le funzioni amministrative di cui alla legge n. 157/1992 e alla presente legge sulla base dei seguenti parametri:
a) 30 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio di ciascuna provincia;
b) 70 per cento in rapporto al territorio agrosilvo- pastorale.
2. Le Province possono rimettere agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini fino ad un massimo del 30 per cento delle somme loro assegnate dalla Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative, sulla base dei programmi di intervento di cui all'articolo 22.
Art. 43 (Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria)
1. Le Province destinano una somma non inferiore al 10 per cento delle somme loro assegnate ai sensi dell'articolo 42 alla costituzione di un fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole, zootecniche e alle altre opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e nell'esercizio dell'attività venatoria e cinofila. (18)
2. Le Province provvedono a disciplinare con proprio regolamento il funzionamento del fondo di cui al comma 1, alla cui gestione è preposto un apposito Comitato.
3. Gli eventuali stanziamenti di cui al comma 1 non utilizzati sono impiegati dalle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge n. 157/1992 e alla presente legge.
DIVIETI, VIGILANZA, SANZIONI
Art. 44 (Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi)
1. Ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati sono vietati a norma dell'articolo 3 della legge n. 157/1992.
Art. 45 (Cattura temporanea e inanellamento)
1. La Regione, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici dell'Università, il Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura temporanea e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
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2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione ed è organizzata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente dai titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalla Giunta regionale su parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; il parere favorevole è comunque subordinato alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
3. La Regione, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, autorizza le Province a svolgere l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione dei richiami vivi consentiti per le forme di caccia espressamente previste dalla presente legge. Per la gestione degli impianti di cattura autorizzati le Province si avvalgono anche tramite convenzioni, di personale qualificato che abbia superato gli esami di cui al comma 2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica svolge compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, colombaccio, pavoncella, allodola, passero, passera mattugia. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere immediatamente liberati.
5. Chiunque rinviene uccelli inanellati deve darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento che provvedono ad informare il predetto Istituto.
6. Le Province possono stipulare accordi con altre Province ai fini dell'approvvigionamento di limitate quantità di richiami vivi per la cessione.
7. Le Province, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, disciplinano con apposito regolamento l'inanellamento con anelli numerati inamovibili, l'uso e la sostituzione dei richiami vivi, compresi quelli già legalmente detenuti all'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle normative vigenti.
1. L'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono disciplinate dalla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 integrata dalle sanzioni previste dalla legge n. 157/1992.
1. Oltre quanto previsto dall'articolo 21 comma 1 della legge n. 157/1992 è vietato:
a) cacciare la fauna selvatica ad una distanza minore di 1.000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte migratorie individuate dalla Regione su indicazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e di un opportuno studio a livello regionale situati sullo spartiacque alpino e appenninico, tirrenico- padano, indipendentemente dalla loro quota;
b) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende faunistico-venatorie con metodi e mezzi non giustificati o comunque tali da allontanarla o impedirne la sosta o la riproduzione;
c) esercitare la caccia in un ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino diverso da quello assegnato;
d) esercitare la caccia senza avere effettuato le prescritte annotazioni sul tesserino regionale; e) addestrare i cani nei fondi chiusi e nei terreni in attualità di coltivazione e comunque al di fuori delle modalità e dei termini indicati nel calendario venatorio regionale;
f) immettere cinghiali sia a fini di ripopolamento sia ad ogni altro fine. 2. (omissis) (18 bis)
3. L'utilizzo di apparati di radiocomunicazione durante l'attività venatoria è consentito esclusivamente per motivi di sicurezza e limitato
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all'utilizzo di apparati di debole potenza denominati CB e ai telefoni cellulari. (19)
4. È vietato cacciare sui terreni coperti in tutto o per la maggior parte da neve. Per terreni coperti nella maggior parte dalla neve si intendono i terreni circostanti il punto di osservazione, coperti da un manto di neve per oltre la metà della propria estensione, a vista d'occhio, con esclusione della cosiddetta spruzzata. (20)
5. Le Province sulla base di specifiche e motivato esigenze, possono autorizzare la caccia agli ungulati in deroga a quanto previsto dal comma 4. (20)
6. Non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo che fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. L'attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto, in forma vagante. (20)
7. È vietato il trasporto all'interno dei centri abitati, nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ed anche a bordo di veicoli di qualunque genere di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia. È consentito il trasferimento del fucile non in custodia purché visibilmente scarico, nell'attraversamento delle aie e delle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, dal luogo di deposito e/o custodia abituale alla zona venatoria prescelta e viceversa, nonché nell'attraversamento di strade e di vie di comunicazione durante la battuta di caccia. (20)
Art. 48 (Vigilanza venatoria)
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle Province e viene svolta dai soggetti indicati dagli articoli 27 e 29 con i poteri di cui all'articolo 28 della legge n. 157/1992.
2. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'articolo 27 comma 1 lettera b) della legge n. 157/1992 è subordinata alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle Province ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame della commissione istituita dalla Provincia stessa, nel rispetto dell'articolo 27 comma 4 della legge n. 157/1992.
3. Le guardie venatorie volontarie ai fini della presente legge sono agenti di polizia amministrativa e titolari dei poteri di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).
4. Gli agenti dipendenti dalle Province e le guardie volontarie operano nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. 5. A tutti i soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria ai sensi del presente articolo è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. Agli agenti di vigilanza di cui all'articolo 27 comma 1 lettera a) e comma 2 della legge n. 157/1992 è altresì vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano la funzione. A tal fine per eventuali richiedenti in ogni ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino è riservato un congruo numero di posti per gli agenti di vigilanza che prestino servizio negli ambiti o comprensori adiacenti.
7. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all'articolo 27 comma 1 lettera b) della legge n. 157/1992 con l'autorizzazione e la vigilanza della Provincia.
8. La vigilanza sull'applicazione delle leggi per la protezione della fauna selvatica, per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle produzioni agricole è altresì affidata ai soggetti indicati all'articolo 27 della legge n. 157/1992.
9. Ai soggetti in possesso della qualifica di guardia venatoria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di idoneità di cui al comma 2.
10. Le Province coordinano l'attività di vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Le guardie volontarie prestano il servizio disarmate.
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11. Il Consiglio regionale, con apposito regolamento proposto dalla Giunta, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta norme per uniformare i criteri di selezione, formazione e aggiornamento professionale degli agenti di vigilanza venatoria delle Province. Tale regolamento stabilisce altresì le disposizioni volte ad uniformare i criteri di svolgimento dei servizi di controllo espletati sul territorio da detto personale.
12. Le Province comunicano alle Procure della Repubblica territorialmente interessate i nominativi dei dipendenti inquadrati nell'area di vigilanza, quale il personale di livello superiore al V e i capi-pattuglia, cui viene riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
Art. 49 (Sanzioni amministrative)
1. Salvo che il fatto non costituisca un reato previsto dall'articolo 30, comma 1 della legge n. 157/1992 o non sia altrimenti sanzionato dall'articolo 31 comma 1 della stessa legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per ogni violazione delle disposizioni della presente legge, delle conseguenti norme regolamentari applicative anche provinciali e della legge n. 157/1992. La stessa sanzione si applica a chi abusa o usa impropriamente la tabellazione dei terreni. L'immissione abusiva di cinghiali sul territorio è sanzionata mediante il pagamento della somma da lire 300.000 a lire 1.200.000 a capo. La ritardata riconsegna dei tesserini venatori di cui all'articolo 38, comma 5 della presente legge, è sanzionata mediante il pagamento della somma da lire 20.000 a lire 120.000. Per il ferimento o l'abbattimento senza autorizzazione di esemplari di camoscio, capriolo o daino si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni. (21)
2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni e alle funzioni conseguenti il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta provvede la Provincia ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalla Provincia territorialmente competente. Sono altresì introitati dalla Provincia i proventi derivanti dalla vendita di fauna morta sequestrata ai sensi dell'articolo 28 comma 3 della legge n. 157/1992.
4. Ai sensi dell'articolo 31 comma 3 della legge n. 157/1992, per le violazioni alle disposizioni previste dalla Regione con propria normativa o con l'approvazione del calendario venatorio e concernenti l'abbattimento di fauna selvatica non soggetta già a sospensione della licenza di caccia ai sensi della legge medesima, si sospende il rilascio del tesserino regionale per tre mesi. In caso di recidiva la sospensione del rilascio ha durata per anni uno. 5. Si applica altresì la sospensione del tesserino regionale per un periodo minimo di novanta giorni per le violazioni alle disposizioni regionali e provinciali inerenti la caccia agli ungulati. In caso di recidiva è sospeso il rilascio del tesserino per un anno elevabile a due anni per l'abbattimento senza autorizzazione di esemplari di camoscio, capriolo o daino (21) .
Art. 50 (Rapporti sull'attività di vigilanza)
1. La Regione entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro competente un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate secondo quanto disposto dall'articolo 33 comma 1 della legge n. 157/1992.
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 51 (Commissione faunistico-venatoria regionale)
1. Per assolvere le proprie funzioni la Regione,
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oltre che dei pareri dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica nei casi previsti dalla legge n. 157/1992, può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della commissione faunistico- venatoria regionale nominata dalla Giunta regionale e composta da:
a) l'Assessore regionale alla caccia o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato con funzioni di Presidente;
b) i Presidenti delle Province o, in caso di assenza o impedimento, loro delegati;
c) il responsabile del Servizio regionale competente in materia di caccia ed il responsabile del Servizio regionale in materia veterinaria o loro delegati;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale designati dalle rispettive associazioni;
e) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata a livello regionale, designato dalle rispettive associazioni;
f) un rappresentante per ognuna delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente riconosciute dal Ministro dell'Ambiente ed organizzate a livello regionale, designato dalle rispettive associazioni e un rappresentante dell'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.);
g) tre docenti o esperti faunistici indicati dall'Università di Genova, Istituto di zoologia;
h) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, delegazione della Liguria;
i) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale appositamente nominato.
2. Alla nomina della Commissione si procede quando con le designazioni pervenute si raggiunga almeno la metà più uno dei componenti.
3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 vengono corrisposti, se dovuti, i compensi e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modifiche e integrazioni.
4. La commissione ha sede presso la Regione e dura in carica cinque anni.
5. La commissione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti ed è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi rappresentanti.
Art. 52 (Comitato faunistico-venatorio provinciale)
1. Ogni Provincia istituisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato faunistico-venatorio di cui si avvale, quale organo tecnico-consultivo, per l'espletamento delle funzioni in materia di caccia. Ogni comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta provinciale, o un componente della stessa da lui delegato, in qualità di Presidente del comitato;
b) il responsabile del servizio provinciale competente in materia di caccia;
c) un rappresentante per ognuna delle associazioni venatorie riconosciute in sede nazionale e che risulti presente ed organizzata nella Provincia. La Federazione Italiana della Caccia ha due rappresentanti;
d) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole nazionali designato dalle organizzazioni di appartenenza;
e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di protezione ambientale e degli Enti di cui alla lettera f) dell'articolo 51 quando abbiano presenza ed organizzazione propria nell'ambito della provincia (22) ;
f) un docente o esperto faunistico indicato dall'Università di Genova - Istituto di zoologia;
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g) il responsabile dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste;
h) il responsabile del Servizio provinciale agro-alimentare della Regione;
i) un medico veterinario esperto in materia faunistica designato dal competente Ordine provinciale dei veterinari.
2. I componenti del comitato durano in carica cinque anni e decadono in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
Art. 53 (Norma finanziaria)
Art. 54 (Norme transitorie)
Art. 55 (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
b) 1 o giugno 1979 n. 19;
c) 31 dicembre 1984 n. 55;
2. Sono altresì abrogate le seguenti norme:
a) articolo 4 comma 1 lettera h) della legge regionale 25 gennaio 1993 n. 5 come sostituita dall'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 38;
b) articolo 5 commi 1 e 2 della legge regionale 18 dicembre 1992 n. 39.
Art. 56 (Dichiarazione d'urgenza)
ALLEGATO A (art. 41 c. 3)
Num. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa d'ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale (D.P.R. 1972/641) 15 51 Licenza di 108.000 appostamento fisso di caccia D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1 lettera o), L. 27 dicembre 1977, n. 968, art. 16 Nota: Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso previo pagamento della sopraindicata tassa. Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia e sono ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto. La materia è disciplinata dalla L. 11 febbraio 1992 n. 157 e dalla L.R. 11 febbraio 1994 n. 29. 16 52 Concessione di costituzione di:
1) azienda faunistico- 12.130 12.130 venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso
2) centro privato di 1.078.000 1.078.000 produzione di selvaggina - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1 lettera o) - L. 11 febbraio 1992, n. 157 Nota: Per le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una sopratassa di lire 100 che dovrà essere versata contestualmente alla tassa. Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla L. 11 febbraio 1992 n. 157 e dalle leggi regionali in materia. Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli
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classificati tali ai sensi della L. 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni. Le Aziende Agri-Turistico Venatorie sono soggetto al pagamento della tassa di cui al punto 1). 17 Abilitazione all'esercizio venatorio:
a) con fucile ad un 129.000 129.000 colpo con falchi e con arco
b) con fucile a due 129.000 129.000 colpi
c) con fucile a più 129.000 129.000 di due colpi - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o) - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 99 Nota: Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla L. 11 febbraio 1992 n. 157 o dalla L.R. 1 luglio 1994 n. 29.
NOTE (o) Comma aggiunto dall'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002 n. 31.
(o bis) Comma abrogato dall'articolo 15 della legge regionale 31/2002.
(o ter) Comma così sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 31/2002.
(o quater) Comma aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 31/2002.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 aprile 1997 n. 15.
(1 bis) Comma così sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 31/2002.
(1 ter) Lettera aggiunta dall'articolo 4 della legge regionale 31/2002.
(2) Lettera già sostituita dall'art. 1 della L.R. 8 settembre 1999 n. 29 e poi dall'articolo 4 della legge regionale 31/2002.
(2 bis) Comma così sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 31/2002.
(2 ter) Comma aggiunto dall'articolo 5 della legge regionale 31/2002.
(2 quater) Lettera così sostituita dall'articolo 6 della legge regionale 31/2002.
(2 quinques) Lettera aggiunta dall'articolo 6 della legge regionale 31/2002.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 3 settembre 2001 n. 28.
(3 bis) Comma aggiunto dall'articolo 7 della legge regionale 31/2002.
(3 ter) Comma abrogato dall'articolo 11 della L.R. 3 settembre 2001 n. 28.
(4) Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 2 ottobre 2000 n. 38.
(5) Comma così modificato dalla L.R. 7 agosto 1996 n. 36.
(6) Il R.R. 21 agosto 1995 n. 3 è pubblicato nel B.U. 20 settembre 1995, n. 15 - Parte I.
(7) Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 3 settembre 2001 n. 28.
(7 bis) Comma così sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 31/2002.
(7 ter) Lettera così sostituita dall'articolo 8 della legge regionale 31/2002.
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(7 quater) Comma così sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 31/2002.
(8) Il R.R. 2 aprile 1997 n. 1, pubblicato nel B.U. 23 aprile 1997, n. 6 - Parte I, è stato modificato dal R.R. 26 ottobre 1998 n. 2, pubblicato nel B.U. 18 novembre 1998, n. 13.
(9) Il R.R. 17 luglio 1998 n. 1 è pubblicato nel B.U. 5 agosto 1998, n. 9 - Parte I.
(10) Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 settembre 2001 n. 28.
(11) Comma così sostituito dall'art. 7 della L. R. 2 ottobre 2000 n. 38.
(11 bis) Comma così aggiunto dall'articolo 9 della legge regionale 31/2002.
(12) Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 2 ottobre 2000 n. 38.
(12 bis) Comma così sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 31/2002.
(13) Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 2 ottobre 2000 n. 38.
(14) Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 2 ottobre 2000 n. 38.
(14 bis) Comma aggiunto dall'articolo 11 della legge regionale 31/2002.
(14 ter) Comma così sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 31/2002.
(15) Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 3 settembre 2001 n. 28.
(16) Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 2 ottobre 2000 n. 38.
(17) Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 2 ottobre 2000 n. 38.
(18) Si veda anche l'art. 2 della L.R. 7 agosto 1996 n. 36: Art. 2 (Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria all'interno degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini) 1. La gestione anche parziale del fondo di cui
all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 29/1994 può essere delegata agli A.T.C. e C.A., per i territori di competenza, dalla Provincia, ai sensi dell'art. 22, lettera e), della legge medesima. La delega non è ammessa nel caso di gestione commissariale ai sensi del precedente articolo 1, comma 2.''.
(18 bis) Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 4 settembre 2001 n. 31.
(19) Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 8 settembre 1999 n. 29.
(20) Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 3 settembre 2001 n. 28.
(21) Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 8 settembre 1999 n. 29.
(22) Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.r. 8 settembre 1999 n. 29.
Direttore responsabile: Mario Gonnella Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale
Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (Legge regionale 28 dicembre 1988, n. 75)
Anno XXXIII - N. 13 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 2.10.2002 - pag. 268
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